LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20914/2004 proposto da:
S.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO Santi, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CATANIA ***** in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBAGALLO Agata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 647/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/06/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l’Avvocato Claudio RONCHIETTO, con delega depositata in udienza dell’Avvocato SANTI Pappalardo difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi;
uditi gli Avvocati Walter PEREZ, Rosario RUSSO, difensori del resistente che hanno chiesto di riportarsi ed insistono sulle difese assunte in atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Catania, con sentenza del 1999, aveva rigettata la domanda proposta da S.P. nei confronti del Comune della stessa città con cui l’attore aveva richiesto il rimborso delle spese legali da lui sostenute per la propria difesa in due procedimenti penali in cui era stato accusato di reati connessi alla sua qualità di assessore dell’Ente locale con formula ampia e non riconosciute dovute dallo stesso Comune.
Avverso tale sentenza aveva proposto appello lo stesso S.;
resistendo il Comune, la Corte di appello di Catania, con sentenza in data 6/26.6.2003, aveva previo accoglimento dei motivi legati alla qualità di assessore dello S. ed alla ammissibilità della domanda di rimborso ex post delle spese legali sostenute, aveva respinto l’impugnazione per non aver l’allora appellante impugnando la ratio decidendi legata al mancato previo gradimento del Comune stesso alla scelta del difensore,con assorbimento dei rimanenti motivi.
Avverso tale decisione lo S. ha proposto ricorso per cassazione basato su di un solo motivo; l’intimato Comune, in un primo momento non aveva svolto difese. Peraltro, questa Corte, con motivata ordinanza collegiale, aveva disposto il rinnovo della notifica, in quanto nulla quella come eseguita: a seguito di ciò, ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per aver la Corte omesso di valutare le ragioni dell’appello nel loro insieme; per aver interpretato solo parzialmente uno specifico motivo di ricorso; per aver tralasciato l’esame degli altri motivi di appello.
Il motivo non è fondato; nell’invocare il senso complessivo dell’appello, volto a dimostrare la legittimità della propria richiesta di rimborso, a fronte della motivazione adottata nella sentenza impugnata, e la proposizione di argomentazioni incompatibili con le premesse stesse del ragionamento impugnato, il ricorrente dimostra con ogni evidenza di tralasciare la disposizione di cui all’art. 342 c.p.c., applicato nella specie dalla sentenza impugnata con esatta percezione della portata di tale norma.
E’ stato infatti ritenuto che nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell’atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 18.4.2007, n 9244). L’esame dell’atto di appello proposto dallo S., che questa Corte è facultizzata a compiere, essendo stato proposto un error in procedendo, consente di rilevare che la questione della mancata richiesta del previo gradimento circa la scelta del difensore, ratio decidendi idonea a sostenere da sola la sentenza impugnata, non risulta affatto specificamente addotta, salvo un anodino riferimento al trattamento riservato ad altro funzionario, peraltro risultante da documenti che il primo giudice aveva giudicato non acquisibili al processo, senza che la relativa statuizione risultasse impugnata.
L’assorbente considerazione dell’assenza di una specifica ed argomentata doglianza sul punto, impone quindi di ritenere il ricorso privo di pregio, in applicazione del surricordato principio, cui si presta convinta adesione; il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010