Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.8808 del 13/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 92/38/05, depositata il 18 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma *****, ha riconosciuto a C.P., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di tre motivi.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP, nonchè degli artt. 1742 e 2195 cod. civ., sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, connaturato allo svolgimento di un’attività imprenditoriale come quella dell’agente di commercio; con il secondo e con il terzo motivo denuncia, sotto due diversi profili, violazione della normativa istitutiva dell’IRAP con riguardo al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Il ricorso è manifestamente infondato poichè, pur non essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità – principio secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il miniar) indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108) -, nondimeno la sentenza gravata contiene un inequivocabile accertamento di fatto, che non è oggetto di adeguata censura, circa l’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, che rende il dispositivo conforme a diritto.

Il ricorso, pertanto, previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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