LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – President – –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consiglie – –
Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –
Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Italtel S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Friggeri 106, presso l’avv. Tamponi Michele, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Mainardi Alessandro, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Settimo Milanese, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 30, presso l’avv. Gizzi Fabrizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Marino giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 64/18/05 del 21/9/05.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;
udito l’avv. Fabrizio Gizzi per delega dell’avv. Marino;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Italtel S.p.A. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso parziale dell’ICI versata al Comune di Settimo Milanese per gli anni dal 1997 al 2000, nella misura della differenza tra quanto versato in applicazione del metodo cd.
contabile e quanto dovuto in applicazione del metodo catastale, alla stregua della rendita attribuita nell’anno 2000.
Il Comune di Settimo Milanese resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5, 11 e 13, la ricorrente ripropone la tesi respinta dal giudice tributario – secondo cui il cd. criterio contabile avrebbe natura provvisoria e pertanto il contribuente avrebbe diritto al rimborso delle maggiori somme versate, qualora l’imposta dovuta in base al criterio catastale, una volta attribuita la rendita, risulti inferiore.
1.1.- Il mezzo e’ infondato.
La fattispecie – come la stessa ricorrente assume – e’ disciplinata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, secondo cui “per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e’ determinato (…) secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, (…)”.
Al riguardo, questa Corte ha affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale all’immobile, che ha natura costitutiva e non dichiarativa, non ha efficacia retroattiva e non si applica per i periodi di imposta precedenti alla attribuzione della rendita, in relazione ai quali trova applicazione solo il criterio del “valore contabilizzato”, ossia fissato sulla base dei costi contabili (Cass. 24235/04). Deve pertanto escludersi l’esistenza di un diritto al rimborso della eventuale differenza a favore del contribuente, cosi’ come la legittimita’ di qualsiasi pretesa tributaria retroattivamente basata sulla rendita.
Vero e’ che la successiva giurisprudenza ha chiarito che il sistema generale della rendita catastale retroagisce al momento della richiesta di rendita da parte del contribuente (Cass. 13077/05, 16701/07). Non risulta, tuttavia, dalla sentenza impugnata che la societa’ avesse formulato siffatta richiesta e nello stesso ricorso si deduce solo genericamente che essa aveva “ripetutamente sollecitata l’attribuzione di una rendita catastale dei fabbricati di sua proprieta’ siti nel Comune di Settimo Milanese”, senza tuttavia alcun riferimento a deduzioni formulate nel giudizio di merito.
2.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 12.200, di cui Euro 12.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 12.2 00, di cui Euro 12.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010