Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.8929 del 14/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27380/2008 proposto da:

SIEFIC CALCESTRUZZI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 1, presso lo studio dell’avvocato FORTE Lucilla, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SONIA DE TOMA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5699/2008 del GIUDICE DI PACE di GENOVA del 20.6.08, depositata il 26/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Siefic calcestruzzi s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Genova n. 5699/2008.

La sentenza è stata depositata il 26.6.2008.

Non ha svolto attività difensiva B.R..

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339 c.p.c., comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

Nulla per le spese.

PQM

Visto l’art. 375 c.p.c.;

dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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