Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8973 del 14/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.F., residente a *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/09/2006 della Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila – Sezione Staccata di Pescara n. 09, in data 08/06/2006, depositata il 30 giugno 2006.

Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25499/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 93.09.2006, pronunziata dalla C.T.R. di L’Aquila, Sezione Staccata di Pescara n. 09, l’08.06.2006 e DEPOSITATA il 30 giugno 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego sulla domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1999 al 2003, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg. e art. 2195 cod. civ., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito prospettato, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente, stante la dichiarata insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione e la mancata contestazione (Cass. n. 1540/2007, 5488/2006, n. 2273/2005) dell’Agenzia Entrate, che, anche in questa sede si è limitata a dedurre la rilevanza impositiva del reddito del contribuente in quanto realizzato nell’espletamento dell’attività di Agente di Commercio, senza criticare la ratio dell’impugnata decisione.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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