Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8980 del 14/04/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Cisa s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza A. Capponi 16, presso l’avv. Cermignani Carlo, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Gaetano e Guglielmo Barone, giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 120/18/07 del 9/10/07.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di rettifica IVA. La società resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale contengono un motivo ciascuno. Possono essere trattati in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5), con accoglimento, per manifesta fondatezza, del ricorso principale, e declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Sotto il profilo del vizio di motivazione, l’Agenzia censura la sentenza impugnata quanto all’accertamento del fatto controverso rappresentato dalla inerenza dei costi sostenuti dalla società per pubblicità di un marchio appartenente al consorzio SD, cui essa partecipa.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Il giudice tributario afferma infatti che il costo in questione deve ritenersi inerente, perchè di esso la società, in quanto consorziata, si avvantaggia, non essendo d’altro canto noti gli accordi intercorsi tra il consorzio ed i singoli consorziati.

La motivazione appare incongrua, atteso che la mera partecipazione della società al consorzio, non essendo noti gli accordi tra consorzio e consorziati, giustificherebbe semmai l’inerenza pro quota, dei costi di cui si tratta, ma non può condurre a considerare inerente all’attività sociale l’intero ammontare dei costi stessi.

Con il ricorso incidentale condizionato la società prospetta una diversa motivazione del rigetto dell’appello dell’Ufficio.

Il mezzo è inammissibile, trattandosi di questione rimessa al giudice di rinvio;

che la Cisa ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, riuniti i ricorsi, accolto il principale e dichiarato inammissibile l’incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472