LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.R., S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, B.G., B.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7638/04 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
Letti gli atti depositati.
OSSERVA IN FATTO E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 22 maggio 2009 M.R. e S.P. hanno chiesto la cassazione dell’ordinanza, non notificata, depositata in data 12 maggio 2008 dal Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenze emessa dal medesimo giudice il 6 febbraio 2004, già riformata dal Tribunale con sentenza emessa il 18 gennaio 2008.
Gli intimati, Milano Assicurazioni S.p.A., B.G. e B.G., non hanno espletato attività difensiva.
2 – Il 2.3.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; in base al citato decreto, artt. 1 e 27, comma 1, il primo dei quali ha modificato l’art. 339 c.p.c., i provvedimenti del giudice di pace pronunciati a partire dal 3.3.2006 anche nelle causa a decisione secondo equità hanno cessato d’essere soggette a ricorso per cassazione e debbono invece essere appellate, appello che può essere proposto per i soli motivi indicati nel citato art. 339 c.p.c., comma 2.
3 – Il ricorso è inammissibile anche sotto diverso profilo. I ricorrenti, con unico motivo, lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 287, 288, 323, 333, 334, 341, 347 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 1112 Cost.; nullità del decreto di correzione e del procedimento; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura, che si sviluppa per 12 pagine, contiene una serie di quesiti, peraltro non formulati secondo il parametro sopra indicato, in aperta violazione del principio di specificità dei motivi posto dall’art. 360 c.p.c., n. 4 e in palese frustrazione delle esigenze perseguite dal successivo art. 366 bis.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
I ricorrenti hanno presentato atto d’integrazione contraddittorio e memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione restando confermata l’inammissibilità del motivo di ricorso;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010