Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9008 del 15/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9504/2008 proposto da:

DI STASIO COGE SRL in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MORANO Carlo, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

METANOSUD SPA, COMUNE DI MARCIANISE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2043/2007 del GIUDICE DI PACE di MARCIANISE (CE) dell’8.10.07, depositata il 09/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto Letti gli atti depositati osserva:

1. Di Stasio Coge s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Marcianise, n. 2043, depositata il 9.10.2007, con cui veniva condannata al risarcimento del danno causato alla Metanosud Reti s.p.a..

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339 c.p.c., comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione vada emessa per le spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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