LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25676/2008 proposto da:
CONDOMINIO di ***** in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell’avvocato PETRONE Marco, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.F.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI Salvatore A., che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4021/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 10.6.07, depositata il 25/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto Letti gli atti depositati osserva:
1. Il condominio ***** ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Roma, depositata il 25.1.2008, nella causa civile tra il condominio e F.F.G.S..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339 c.p.c., comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta.
Per queste ragioni il ricorso è inammissibile”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c.;
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute dal resistente, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010