Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9039 del 15/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14670/2006 proposto da:

N.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo stuolo dell’avvocato TRALICCI Gina, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA ***** in persona dei legali rappresentanti Dr.ssa M.R. e Dott.ssa R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.P.Y.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20226/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione Tredicesima Civile, emessa il 12/9/2005, depositata il 23/09/2005, R.G.N. 34154/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per inammissibilità o manifesta infondatezza, condanna alle spese.

RITENUTO IN FATTO

N.V. agì giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro tra la bicicletta che conduceva e l’autovettura di Y.G.P., assicurata presso la RAS, la cui conducente – affermò – gli aveva tagliato la strada nel rientrare a destra dopo il sorpasso.

Le convenute G. e RAS resistettero.

Il giudice di pace, in applicazione dell’art. 2054 c.c., le condannò al risarcimento del 50% dei danni subiti dall’attore, complessivamente liquidandoli in Euro 1.356,68.

L’appello del N. è stato rigettato dal tribunale di Roma con sentenza n. 20226/05, avverso la quale il medesimo ricorre per cassazione affidandosi ad un unico, articolato motivo, cui resiste con controricorso la RAS. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Il ricorso, col quale è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, anzitutto contesta la valutazione del tribunale circa l’inattendibilità dell’unico teste escusso. Ma al di là della irrilevanza del sesso del conducente a fini sta il fatto che il tribunale, con una valutazione che non è dato reiterare in questa sede e che è sorretta da diffusa motivazione, ha dato sostanziale rilievo al fatto che il teste avesse erroneamente indicato il conducente dell’autovettura in un uomo e lo ha per questo (e per altre ragioni che non è qui necessario ripetere) ritenuto inattendibile.

Una volta ritenuta non raggiunta la prova dell’esclusiva responsabilità dell’automobilista e dell’assenza di colpa dell’attore, non è incoerente che, sulla base di tale negative risultanze, il tribunale abbia ritenuto che le raggiunte conclusioni potessero considerarsi avallate dalla mancata presentazione dell’attore per rispondere al deferitogli interrogatorio formale.

Concerne, del pari, il risultato di un apprezzamento di merito il rigetto della pretesa risarcitoria nella parte relativa al danno riportato dal velocipede, in difetto di riscontri fotografici e di risultanze testimoniali.

Il ricorso è respinto.

Le spese in favore della RAS seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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