LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25977/2006 proposto da:
MULINO S. GIUSEPPE DI VIRZI’ CALOGERO & C S.A.S. ***** in persona del socio accomandante e legale rappresentante Sig. V. C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 7 SCALA B INT. 11, presso lo studio dell’avvocato STUDIO ANTRILLI R. M.
PULVIRENTT, rappresentata e difesa dall’avvocato VIRZI’ Salvatore giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ARTONI TRASPORTI SPA *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2233/2005 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA, emessa il 14/11/2005, depositata il 14/11/2005, R.G.N. 1178/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato SALVATORE VIRZI’;
adito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mulino s.a.s. acquistò da Winco s.r.l. una partita di glutine, spedita contrassegno tramite il corriere Artoni Trasporti s.p.a., il cui autista la consegnò nel *****.
Nel 2004 il vettore Artoni Trasporti s.p.a. chiese e ottenne nei confronti della destinataria Mulino s.a.s. decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 715,00 che affermò di aver pagato al mittente a seguito della mancata riscossione dell’importo da parte della destinataria, a causa di un errore del proprio autista M..
Mulino s.a.s. propose opposizione al decreto, respinta dal giudice di pace con sentenza 2235/05, avverso la quale la società soccombente ricorre per cassazione affidandosi ad un unico, articolato motivo, col quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 269 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo.
L’intimata Artoni Trasporti s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente si duole che il giudice di pace, pur avendo ritenuto attendibile il teste ( L.S.) che aveva affermato di aver assistito al pagamento in contanti della merce all’autista del vettore, abbia tuttavia respinto l’opposizione per non avere il destinatario provato che il pagamento fosse riferibile alla merce consegnata, così sovvertendo le regole in materia di distribuzione dell’onere probatorio ed illogicamente prescindendo dalla univoca riferibilità alla merce consegnata di un pagamento effettuato all’atto della consegna stessa. Imputa inoltre al giudice di pace di non aver considerato che dalla dichiarazione di un altro teste ( B.) si evinceva univocamente che l’autista era ben consapevole del fatto che la merce “era gravata da contrassegno”; e di avere erroneamente conferito rilevanza sia alla mancata risposta scritta della Mulino s.a.s. a due lettere di sollecito, sia alla mancata chiamata in causa del M. (dipesa dalla non concessione di un termine per rinnovare la notifica), sia alla dichiarazione di quest’ultimo (che aveva un evidente interesse alla causa) di non aver incassato alcuna somma al momento della consegna della merce al destinatario.
2.- La Artoni Trasporti s.p.a., ricorrente in sede monitoria aveva collegato l’errore dell’autista alla mancata indicazione dell’importo sulla lettera di vettura e tale specifica circostanza, alla quale il giudice di pace ha conferito particolare rilievo, non è contestata dalla ricorrente.
In relazione al valore della controversia, si verte poi in ipotesi di decisione necessariamente assunta secondo equità e non secondo diritto, nella quale il vizio della motivazione è suscettibile di assumere rilievo solo se la motivazione sia meramente apparente o radicalmente contraddittoria, al punto da potersi dire sostanzialmente assente. Tanto va nella specie escluso, al di là di talune incoerenze dell’impianto argomentativo della sentenza, tuttavia non suscettibili di assumere valenza invalidante in relazione al tipo di decisione adottata. Così quella sulla possibile riferibilità del pagamento a debiti diversi da quello relativo alla merce consegnata; che attiene alla violazione di regole di diritto sostanziale (che non vengono nella specie in considerazione) sull’imputabilità del pagamento, piuttosto che di regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova, e che – come gli ulteriori argomenti addotti dal giudice di pace – comunque impinge nella valutazione dei fatti, in se stessa sottratta al sindacato da parte della corte di legittimità.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010