Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9051 del 15/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LAVANDERIA TFL s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’avv. Menicacci Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Romeo Romei n. 27, presso lo studio dell’avv. Romagnoli Maurizio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20298/05 decisa in data 22 agosto 2005 e depositata il 26 settembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Maurizio Romagnoli;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16 gennaio 2002 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda proposta da Lavanderia TFL s.r.l. nei confronti di S.M. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale, ritenuto che non fosse stata data nè la prova del sinistro nè del danno subito.

Con sentenza del 26 settembre 2005 il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da Lavanderia TFL s.r.l., che condannava alle spese.

Ricorre per cassazione lavanderia TFL s.r.l. con unico motivo.

Resiste con controricorso M.S..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2043, 2054 e 2697 c.c. nonchè il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: il giudice dell’ appello avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali.

Osserva la Corte che la ratio decidendi assunta dal Tribunale è fondata sia sulla mancanza di prova idonea alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sia sulla assenza di elementi utili a ritenere la presenza di danni rilevabili sul furgone della parte attrice: la censura indicata dal ricorrente si limita invece a rilevare soltanto la prima questione, ignorando del tutto la seconda, con la conseguenza che l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata e quindi la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (in tal senso: Cass. 18 aprile 1998 n. 3951).

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 800 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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