Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9056 del 15/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9618-2006 proposto da:

TELECO SRL ***** in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. S.V. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALDERINI 68, presso lo studio dell’avvocato MAZZONE SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IANTOSCA GIOVANNI –

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BALDRATI LUIGI SRL ***** in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RIDOLFI NICOLA, RIDOLFI GIANCARLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1033/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/9/2005, depositata il 26/10/2005, R.G.N. 113/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato SERGIO MAZZONE;

udito l’Avvocato CARLO MARTUCCELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Teleco s.r.l. (conduttrice) citò in giudizio la Baldrati Luigi s.r.l. (locatrice) per ottenere il pagamento delle somme spese per rendere l’immobile locato idoneo alla destinazione contrattuale concordata. Il Tribunale di Ravenna accolse sia la domanda dell’attrice, sia la riconvenzionale della convenuta diretta ad ottenere il corrispettivo per la ritardata riconsegna degli immobili locati.

La Corte d’appello di Bologna ha respinto la domanda della Teleco (confermando per il resto la prima sentenza) interpretando la clausola contrattuale che poneva le spese occorrenti per modifiche di impianti e per necessità del locatario per intero a carico di quest’ultimo, il quale, alla fine del rapporto, poteva o lasciarle sul posto, senza diritto all’indennizzo, oppure rimuoverle, riportando la situazione allo stato precedente.

Propone ricorso per cassazione la Teleco, attraverso un unico motivo.

Risponde con controricorso la soc. Baldrati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo nel quale s’articola il ricorso, benchè formalmente denunziando la violazione di legge ed il vizio della motivazione, si risolve nell’affermazione della correttezza della decisione del primo giudice, nell’esposizione di questioni di fatto e nella contestazione della interpretazione data dal giudice alle clausole contrattuali, in relazione alla quale la ricorrente neppure denunzia la violazione di canoni ermeneutica legali. Interpretazione resa in sentenza con motivazione congrua e logica, in modo scevro da vizi giuridici e sulla base degli elementi di fatto emersi nel giudizio di merito.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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