Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.9079 del 15/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P. (CF. *****) elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato INZERILLO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

C.G., PROCREP C/O TRIBUNALE PALERMO in persona del Procuratore p.t., MIN GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t.;

– intimati –

avverso il provvedimento r.s. att. c. cons. 741/04 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

e lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, con le quali, visto l’art.

375 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione Seconda Sezione, voglia dichiarare inammissibile il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.P. chiedeva al presidente della 2^ Sez. Penale del tribunale di Palermo la liquidazione del compenso spettante per 1826 giorni di custodia giudiziaria del ciclomotore Piaggio Bravo telaio n. ***** sequestrato in data ***** ed affidata in custodia ad esso L..

In data 22/1/2001 il GIP liquidava in Euro 430,00 il compenso che il L. aveva calcolato in Euro 2.645,60.

Avverso il detto provvedimento di liquidazione il L. proponeva opposizione con ricorso che il presidente del tribunale di Palermo, con ordinanza 17/6/2004, dichiarava inammissibile in quanto proposto da un difensore non munito di procura speciale.

La cassazione della citata ordinanza e’ stata chiesta da L. P. con ricorso affidato a due motivi.

Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Ministero della Giustizia non hanno svolto attivita’ difensiva in sede di legittimita’.

All’udienza del 14 questa Corte – rilevato che la notifica del ricorso a C.G. era nulla – ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso al C..

A norma degli articoli 366 e 375 c.p.c. gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In accoglimento della richiesta del Procuratore Generale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che il ricorrente, come emerge dalla certificazione della cancelleria in atti, non ha provveduto ad integrare il con-traddittorio ed e’ noto che l’inadempimento anche solo parziale al relativo ordine di integrazione determina l’inammissibilita’ dell’impugnazione e, come questa Corte ha avuto modo di precisare, non l’improcedibilita’ ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce al difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso debitamente notificato (sentenze 2/7/2003 n. 10463: 4/4/2001 n. 4986: 12/6/1999 n. 5824).

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perche’ le parti intimate non hanno svolto attivita’ di resistenza.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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