LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.T. *****, R.E.
*****, R.M. *****, R.
A.F. ***** elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell’avvocato RUFINI MAURO, rappresentate e difese dall’avvocato RUSSO FRANCESCO;
– ricorrenti –
contro
R.M.C. *****, ARSSA AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA,in persona del legale rapp.te p.t., P.M. presso la Procura Generale della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO in persona del procuratore p.t.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, 2633/2004 cron. del 25.02 – 08.03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;
e lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, visto l’art. 375 c.p.c.
chiede che la Corte di Cassazione Seconda Sezione voglia dichiarare inammissibile il ricorso.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
che avverso il provvedimento in data 25.2 – 8.3.2004, con cui la Corte di appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da T., E., M. e R. A.F. era stato proposto ricorso per Cassazione da R. T., atteso che ella sola aveva rilasciato procura all’uopo; che con ordinanza collegiale in data 19.12.2008, questa Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E., M. e R.A.F., assegnando all’uopo il relativo termine;
che dalla attestazione della Cancelleria emerge che, spirato il termine suddetto, non si era ottemperato a tanto.
RITENUTO IN DIRITTO
che, a norma dell’art. 375 c.p.c. tale inosservanza comporta l’inammissibilita’ del ricorso;
che non v’ha luogo a provvedere sulle spese: lette le conformi conclusioni del P.G..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010