Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9097 del 15/04/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., che si difende in proprio nella sua qualità di Avvocato, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

per la cassazione del decreto del Presidente del Tribunale di Modena depositato il 4 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avv. C.M. ricorre per cassazione avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Modena che ha respinto il suo reclamo avverso il provvedimento dello stesso tribunale con il quale erano state liquidate le sue competenze in relazione ad un procedimento penale in cui aveva svolto il ruolo di difensore d’ufficio.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta proposto (e quindi tantomeno notificato) nei confronti di alcuna controparte in violazione dell’art. 366 c.p.c..

Ovviamente nulla per le spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472