LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5475-2007 proposto da:
TUTTO LEGNO DI BADANO & C. SNC in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIGLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARONGIU GIANNI, ODINO LUIGI, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE PROV. GENOVA GEST LINE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato. in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CALISI GIOVANNI, GAVINO ERSILIO con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO 10/6, (avviso postale), giusta delega in calce;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI GENOVA;
– intimato –
sul ricorso 9699-2007 proposto da:
COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato,in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
TUTTO LEGNO DI BADANO & C. SNC, GEST LINE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 74/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 28/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Tutto Legno di Badano & C. ricorreva alla CTP di Genova avverso la cartella notificatale per il pagamento della Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani relativa all’anno 2001 deducendo una serie di motivi formali e sostanziali fra i quali contestava la iscrizione a ruolo in quanto fondata sulla applicazione di due deliberazioni (concernenti la modifica del regolamento relativo alla tassa e la connessa approvazione delle relative tariffe per l’anno 2001) entrambe annullate con sentenza del Tar della Liguria. Gli enti intimati – Comune di Genova e Gest Line s.p.a. quale concessionario della riscossione – si costituivano e contestavano il ricorso, che era respinto. La CTR della Liguria ha deciso sull’appello proposto dalla contribuente con la sentenza qui gravata di ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Comune ed il concessionario resistono con controricorso. Il Comune ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è stata notificata al difensore della società contribuente costituito nel giudizio d’appello in data 16 febbraio 2006. La notificazione del ricorso avrebbe dovuto eseguirsi entro sessanta giorni da quella data. E viceversa intervenuta nel febbraio 2007. Va dichiarata inammissibile. La declaratoria coinvolge anche il ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente va condannata al rimborso delle spese del giudizio.
PQM
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la società contribuente a rimborsare alle controparti le spese del giudizio, liquidate per ciascuna di esse in Euro 1000,00, di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010