Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.9186 del 16/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 2/23/06, depositata il 12 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Piacenza, ha riconosciuto a B. C., autotrasportatore, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di due motivi.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e con il secondo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia, sotto due diversi profili, violazione della normativa istitutiva dell’IRAP in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione nonchè vizio di motivazione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata è sostanzialmente conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti coattività non autonomamente organizzata: il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007; in relazione a figure che esercitano talune delle attività di cui all’art. 2195 cod. civ., Cass. sezioni unite, n. 12108 e n. 12111 del 2009).

La sentenza gravata, d’altra parte, contiene un accertamento di fatto, che non è oggetto di adeguata censura, circa l’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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