Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.9189 del 16/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 12/23/06, depositata il 2 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio di Piacenza, ha riconosciuto a D.P. G., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di tre motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia emessa pronuncia su quanto dedotto, a pag. 2, righi 1 e seguenti dell’appello, in ordine all’esatto ammontare dell’importo eventualmente dovuto a rimborso, ammontante a Euro 4.610,42, e non ad Euro 5.209,77 come richiesto dal contribuente, in quanto parte dell’imposta dovuta era stata saldata mediante compensazione con il credito d’imposta nascente da versamenti in acconto effettuati in misura superiore a quella dovuta; con il secondo motivo denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP nonchè degli artt. 1742 e 2195 cod. civ., per non aver tenuto conto, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto impositivo, della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’agente di commercio; con il terzo, denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono manifestamente infondati poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in nodo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).

La sentenza gravata, d’altra parte, contiene un inequivocabile accertamento di fatto (“sulla base della documentazione in atti”), che non è oggetto di adeguata censura, circa l’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

E’ invece fondato il primo motivo, concernente il quantum del rimborso eventualmente dovuto, atteso che sui rilievi in proposito formulati con l’appello dall’amministrazione la sentenza impugnata ha omesso ogni pronuncia.

In conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, mentre vanno rigettati gli altri, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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