Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.9226 del 19/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14959/2009 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MORABITO Pasquale, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SEAG SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE Carolina, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARZI LUIGI, BERTELLO UGO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA – SAI SPA, G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 487/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 18.3.09, depositata l’1/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell’11/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTO PREDEN;

udito per il ricorrente l’avv. Elio Ludini (per delega avv. Pasquale Morabito) che ha chiesto la cessata materia;

udito per la controricorrente l’avv. Donatella Geromel (per delega avv. Carolina Valensise) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che M.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 487/2009 dell’1.4.2009 nei confronti di Fondiaria-Sai S.p.a., G.A. e SEAG S.r.l., che ha resistito, ed ha successivamente rinunciato al ricorso essendo intervenuta transazione con la Fondiaria-Sai, compagnia assicuratrice dell’automezzo di proprietà della SEAG condotto dal G.;

che con decreto del 4.12.2010 il Presidente della terza sezione civile ha dichiarato estinto il processo senza pronuncia sulle spese;

che la SEAG ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, esponendo di non aver partecipato alla transazione, intervenuta direttamente tra M. e Fondiaria-Sai, e di esserne stata posta a conoscenza solo dopo l’avvenuta costituzione nel giudizio di cassazione, con i relativi oneri, ed ha chiesto la condanna del rinunciante alle spese; che all’udienza dell’11.2.2010 il P.M. ha concluso per l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’art. 391 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze pubblicate a decorrere dal 2.3.2006, dispone, innovando la precedente disciplina, che il decreto che dichiara l’estinzione “può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, in tal modo affidando alla facoltà discrezionale del Presidente che adotta il decreto la pronuncia sulle spese;

che l’eventuale esonero dalla condanna alle spese mira a favorire la proposizione delle rinunce, sollevando la Corte dalla trattazione del ricorso;

che della facoltà di non pronunciare condanna il Presidente si è avvalso con statuizione insindacabile, destinata a valere nei confronti del controricorrente come compensazione delle spese; che egualmente deve disporsi per le spese di questa fase, in ragione della novità della questione.

PQM

La Corte conferma il decreto di estinzione. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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