Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.9236 del 19/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11772-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1617/2 005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2005 R.G.N. 5140/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza 25 febbraio 2005 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da D.P.S. il ***** con la società Poste Italiane ed ha condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a versarle le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;

che la società soccombente, dopo aver proposto ricorso per la cassazione della indicata sentenza, resistito dal controricorso dell’intimata, ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con la dipendente, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);

che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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