Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9255 del 19/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23574/2006 proposto da:

B.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL GINNASI 8 SCALA A INT. 4, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO PIERLUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato SCILLIA Carmelo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RAGUSA 47, presso lo studio dell’avvocato TURCO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBIROTTO Rodolfo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2005 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, SEZIONE AGRARIA, emessa il 29/6/2005, depositata il 15/07/2005, R.G.N. 305/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Osserva la Corte:

FATTO E DIRITTO

– con atto 14 luglio 2006 e date successive B.G. ha proposto, nei confronti di V.C. ricorso per la cassazione della sentenza 29 giugno – 15 luglio 2005 della Corte di appello di Caltanisetta sezione specializzata agraria, affidato a tre motivi;

– la V. ha resistito, con controricorso a tale ricorso;

– successivamente alla proposizione del ricorso e alla fissazione della udienza di discussione, il ricorrente ha depositato il 2 marzo 2010 atto di rinuncia al ricorso in data 27 marzo 2007;

– tale ultimo atto è stato sottoscritto, oltre che dal ricorrente personalmente, anche dal suo difensore nonchè per accettazione dalla contro ricorrente e dal suo difensore con espressa dichiarazione che le spese legali si intendono compensate, tra le parti;

– il P.G., ritenuta la ritualità della rinuncia, ha chiesto venga dichiarata l’estinzione del procedimento;

– rileva la Corte che la rinuncia al ricorso, in rito ammissibile, da parte del ricorrente, è rituale e deve, pertanto, pronunciarsi l’estinzione di questo processo di Cassazione, compensate tra le parti le spese di lite di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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