Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9256 del 19/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25654/2006 proposto da:

B.S. *****, B.G.

*****, B.I. *****, BI.GI. *****, B.A.

*****, M.A. *****, B.

M. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato PALMIERI Aldo giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.M.F. *****, M.S.P.

P. *****, M.S.M.V. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato SORRENTINO Francesca, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPISI ORESTE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 221/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, SEZIONE AGRARIA, emessa il 13/5/2006, depositata il 06/06/2006, R.G.N. 525/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Osserva la Corte:

FATTO E DIRITTO

– con atto 18 settembre 2006 e date successive M.A., B.M., B.S., B.G., B. I., BI.Gi., B.A. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza 13 maggio – 6 giugno 2006 della Corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, affidato a cinque motivi;

– hanno resistito, con controricorso D.M.F., M.S.P., M.S.M.V.;

– successivamente alla proposizione del ricorso e alla fissazione della udienza di discussione, le ricorrente hanno depositato il 18 marzo 2010 atto di rinuncia al ricorso;

– tale ultimo atto è stato sottoscritto, oltre che dalle ricorrenti, personalmente, anche dal loro difensore nonchè per accettazione dai contro ricorrenti e dal loro difensore con espressa dichiarazione che le spese legali si intendono compensate, tra le parti;

– il P.G., ritenuta la ritualità della rinuncia, ha chiesto venga dichiarata l’estinzione del procedimento;

– rileva la Corte che la rinuncia al ricorso, in rito ammissibile, da parte del ricorrente, è rituale e deve, pertanto, pronunciarsi l’estinzione di questo processo di Cassazione, compensate tra le parti le spese di lite di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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