LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1679/2006 proposto da:
D.N. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO Sergio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MISITI MORENO giusta delega a margine dei ricorso;
– ricorrente –
contro
A.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRATANO I/A, presso lo studio dell’avvocato PALLONI OMBRETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato NASPINI Rolando giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 273/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, emessa il 24/3/2005, depositala il 14/05/2005, R.G.N. 625/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato MORENO MISITI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO SGRANA per delega dell’Avvocato ROLANDO NASPTNI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
RILEVA IN FATTO che con atto del 5 marzo 1982 il D. e l’ A. pervennero alla transazione di una lite avente per oggetto il ristoro dei danni subiti dall’abitazione del primo a causa di uno sbancamento eseguito dal secondo;
che con sentenza del febbraio 2003 il Tribunale d’Ancona: respinse la domanda del D. (tendente alla dichiarazione che la controparte non aveva osservato la transazione e gli aveva cagionato danni), accertò il confine tra le proprietà, dispose l’apposizione di termini;
che la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello del D., che propone ora ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi, al quale risponde con controricorso l’ A..
OSSERVA IN DIRITTO che i tre motivi di ricorso, benchè formalmente diretti a censurare violazione di legge e vizi della motivazione, sostanzialmente si risolvono nella prospettazione di una serie di questioni di fatto tendenti all’inammissibile richiesta di una rivisitazione del merito della causa e delle risultanze istruttorie; questioni in ordine alle quali la sentenza ha argomentato in modo logico, congruo ed immune da vizi giuridici, esercitando, peraltro, il suo potere discrezionale di interpretazione della transazione e degli atti di causa, senza violare i canoni ermeneutici (neppure specificamente invocati nel ricorso) legislativamente dettati;
che il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010