LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3984/2005 proposto da:
V.P. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAZZAGLIA Maria Luisa, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimato –
sul ricorso 6424/2005 proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. *****), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI GOFFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURANTI DANTE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
V.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 300/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/10/2004;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
FATTO E DIRITTO
Letti gli atti, la sentenza denunziata n. 300/2004 della Corte d’appello di Perugia ed i ricorsi, riuniti, proposti da V. P. e dal Consorzio Agrario Provinciale di Perugia in l.c.a in persona del commissario liquidatore.
Udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere rel. Dott. M.R. Cultrera.
Sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Rilevato che le parti hanno depositato memoria con cui hanno congiuntamente dichiarato la cessazione della materia del contendere e che pertanto non hanno più interesse alla decisione.
Che per l’effetto entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010