LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni – Primo Presidente f.f. –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13613/2008 proposto da:
DOLPHIN TELECOM AG, ADS TECHNOLOGY LTD, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI Claudio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DINDO STEFANO, per procure in atti;
– ricorrenti –
contro
CELLITY AG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che lo rappresenta e difende, per procura speciale del notaio Dott. Johannes Gollnick di Hamburg, rep. 1332/2008 del 23/07/2008, in atti;
– resistente con procura –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 34054/2008 (separazione dal 30812/2007) del TRIBUNALE di TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino estinto il procedimento, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio promosso da Dolphin Telecom AG nei confronti di Cellity AG, avente ad oggetto “regolamento di giurisdizione in relazione alla causa pendente dinanzi al tribunale di Torino sulla domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto europeo” – pendente presso queste sezioni unite con il numero di R.G. 13613/08, e fissato per l’udienza camerale del 13.10.2009, è stata depositata copia dell’accordo, tradotto in italiano, con il quale le parti rinunciano al procedimento. Questa Corte, provvedendo in conformità, deve pertanto dichiarare estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio, con integrale compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010