Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.9311 del 20/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13883/2008 proposto da:

REPUBBLICA DI SLOVENIA – REPUBLIKA SLOVENIJA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato CAVASOLA Pietro, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORTOLOTTI FABIO, RACE RADO, per procura speciale del 06/05/2008, in atti;

– ricorrente –

contro

ITINERA S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 13884/2008 proposto da:

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SVONENIJI d.d. DARS d.d., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato CAVASOLA PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORTOLOTTI FABIO, RACE RADO, per procura speciale del 06/05/2008, in atti;

– ricorrente –

contro

ITINERA S.P.A.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1120/2007 del TRIBUNALE di TORTONA;

uditi gli avvocati Laura OPILIO per delega dell’avvocato Pietro Cavasola, Rado RACE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale CICCOLO.

IN FATTO E IN DIRITTO La società Itinera, nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Tortona il Governo della Repubblica slovena e la società di diritto sloveno Dars, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni per violazione della normativa comunitaria in materia di appalti con riferimento alla procedura di aggiudicazione dei lavori per la costruzione di una galleria in territorio sloveno.

Entrambi i convenuti, con ricorso ex art. 41 c.p.c., propongono dinanzi a questa corte istanza di regolamento preventivo, affinchè sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

I ricorsi sono fondati.

Merita, in particolare, accoglimento il secondo motivo (con conseguente assorbimento delle altre doglianze di cui ai punti 1 e 3 dell’istanza di regolamento), nella parte in cui condivisibilmente e correttamente la difesa dei ricorrenti evoca il principio, già in passato predicato da questa corte regolatrice (per tutte, Cass. SS.UU. 10312/06), a mente del quale l’individuazione della giurisdizione in tema di illeciti deve aver riguardo al luogo in cui l’evento dannoso – e il danno iniziale – si è verificato, e non anche a quello della eventuale propalazione delle ulteriori conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’evento stesso.

Essendosi l’evento di danno interamente consumato in territorio sloveno, nessuna rilevanza, quoad iurisdictionis, può essere ascritta ai danni patrimoniali consequenziali lamentati dall’intimato.

PQM

La corte riunisce i ricorsi, li accoglie e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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