Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9312 del 20/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 934/2006 proposto da:

R.E. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZETTO Giancarlo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI Carla, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato OMETTO MICHELE con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.G. *****, B.G.

*****, M.G., M.U., B.

C.;

– intimati –

sul ricorso 1971/2006 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato SAGUATTI GIANCARLO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI CARLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato OMETTO MICHELE con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.E., B.G., M.G., M.

U., B.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1145/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, Sezione Terza Civile, emessa il 20/9/2004, depositata il 14/07/2005, R.G.N. 37/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Dato atto della regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, sottoscritta anche dai difensori della parti, su conforme richiesta del Procuratore Generale, deve dichiararsi la estinzione del processo. Nessuna pronuncia in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nessuna pronuncia in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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