LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INTERBOOKS SRL in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 77, presso lo studio dell’avvocato TOTANI FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONE FRANCO, giusta procura a margine del ricorso per Cassazione;
– ricorrente –
contro
TRAINI & TORRESI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4265/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA dell’11.1.08, depositata il 19/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
Letti gli atti depositati.
OSSERVA IN FATTO E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 12 settembre 2008 l’Interbooks S.r.l.
ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 4265/2008, non notificata, depositata da questa Corte in data 19 febbraio 2008, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
L’intimata Traini & Torresi S.p.A. non ha espletato attività difensiva.
2 – La ricorrente assume che il dispositivo della sentenza citata contiene un errore materiale e di calcolo, dal momento che le spese del giudizio sono state liquidate in Euro 12.600,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali e accessori di legge e aggiunge che gli onorari sono superiori ai massimi previsti dalle tariffe professionali e le spese prive di ogni supporto oggettivo e, inoltre, che l’indicata espressione numerica contrasta con la motivazione del provvedimento.
3 – L’asserito superamento dei massimi tariffali in tema di onorari e la liquidazione delle spese senza supporto oggettivo non possono essere comprese nel novero dei meri errori di calcolo, quindi degli errori materiali, trattandosi, semmai, di errori concettuali, come tali non emendabili con la procedura utilizzata.
D’altra parte, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente non ha offerto elementi utili per accertare il valore della controversia, non risultante dal testo della sentenza impugnata, nè ha argomentato l’asserita e non comprensibile contraddizione tra motivazione e dispositivo.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010