Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.9433 del 21/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12382-2009 proposto da:

D.G.M.;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ZERNAVI SERVIZI MARITTIMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, viale GIULIO CESARE n. 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARO LETTI ANDREA per procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2009 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO D.G.M. ha proposto ricorso contro il Fallimento della Zernavi Servizi Marittimi srl, per la cassazione del decreto 26.2- 6.3.09 del Tribunale fallimentare di Genova.

Il ricorso risulta notificato il 10.4.09 alla Curatela del Fallimento, la quale a sua volta ha notificato e depositato controricorso. Il ricorso in questione, tuttavia, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. (v. attestazione della Cancelleria centrale ernie di questa Corte).

Ai sensi della norma citata, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in eURO 1.500 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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