LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1620/2006 proposto da:
B.R., *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCA Lucio giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSITALIA SPA, Le Assicurazioni d’Italia spa, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato PROPERZI Patrizia, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
MIN INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 144/2004 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, emessa il 20.10.2006, depositata il 27/11/2004; R.G.N. 274/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso in via preliminare rinnovazione notifica nel merito accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
– che nel presente procedimento, promosso da B.R. nei confronti del Ministero dell’Interno e della s.p.a. Le Assicurazioni d’Italia, al ricorso notificato ai Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo del servizio postale non risulta allegato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato e manca, quindi, la prova dell’avvenuta notificazione;
– che va, pertanto, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione dell’Interno, litisconsorte necessario, con conseguente rinvio della causa a n.r..
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno entro il termine di sessanta Giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia di conseguenza la causa a nuovo ruolo.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010