Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9571 del 22/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G.S., M.G. e M.S., eredi di M.A., elettivamente domiciliati in Roma Via Cosseria 5, presso lo studio dell’avv. ROMANELLI Enrico che, unitamente all’avv.to Gianfranco Giaffuri, li rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 251/43/00 della Commissione tributaria regionale di Milano, emessa il 23 ottobre 2000 e depositata il 2 novembre 2000, R.G. 17559/98;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2010 dal Consigliere Doti:. Giacinto Bisogni;

viste le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo.

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 21 ottobre 2009 è stata depositata e trasmessa al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione relazione dell’Ufficio della Struttura centralizzata della Corte di Cassazione con la quale si evidenza che il ricorso è rimasto giacente in Cancelleria in attesa che l’Amministrazione Finanziaria o l’Avvocatura Generale dello Stato confermasse la regolarità della domanda di condono presentata da parte dei contribuenti;

rilevato che in data 20 novembre 2009 il P.M., ha richiesto alla Corte di deliberare sul ricorso ex art. 375 c.p.c., in Camera di consiglio e di dichiarare cessata la materia del contendere in quanto, mentre da parte dei contribuenti è stata presentata documentazione idonea a dimostrare la presentazione della domanda di definizione e l’avvenuto pagamento di quanto dovuto della L. n. 282 del 2002, ex art. 16, comma 8, da parte dell’Amministrazione finanziaria è stato tenuto un comportamento interpretabile come riconoscimento della regolarità della procedura e assenso alla definizione della controversia;

ritenuto che a fronte della mancata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato della richiesta di riconoscimento dell’avvenuta definizione della controversia deve dichiararsi l’estinzione del giudizio senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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