Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.9669 del 22/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5817/2009 proposto da:

COSTRUZIONI LOMBARDI SRL *****, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARRACCO 5, presso lo studio dell’avvocato MANZIONE MASSIMO, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TRAVI SUD SPA *****, in persona dell’amministratore unico pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHI MEDE, 143, presso lo studio dell’avvocato SCHIPANI TIZIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAGNOZZI MORE, come da procura speciale a margine della memoria di costituzione;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BENEVENTO, sezione distaccata DI AIROLA, depositata il 23/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che si riporta alle conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

1. – Con ricorso ritualmente notificato la srl Costruzioni Lombardi, in persona del legale rappresentante, ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza depositata il 23 dicembre 2008, con la quale il Giudice unico presso il Tribunale di Benevento, sez. dist. Airola, ha disposto la sospensione del procedimento RG 6453/2008 e dell’esecuzione provvisoria dell’opposto decreto ingiuntivo n. 131 del 2008 chiedendone l’annullamento.

2. – La Travi Sud spa, in persona dell’amministratore unico, ha prodotto memoria difensiva ex art. 49 c.p.c..

3. Attivatasi procedura ex art. 375 epe, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso.

4. Preliminarmente occorre rilevare che manca la prova della notifica dell’avviso di udienza alle parti costituite.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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