LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso l’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.D.;
– intimata –
sui ricorso 13197-2006 proposto da:
L.D. (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso l’avvocato DI RIENZO PASQUALE, rappresentata e difesa dall’avvocato MISITI RODOLFO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
S.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 178/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;
udito, per il ricorrente principale, l’Avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto dell’incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato RODOLFO MISITI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.8.2003 il Tribunale di Livorno dichiarava la separazione personale dei coniugi L.D. e S. G., rigettando la domanda di addebito proposta nei confronti della L. sul rilievo che l’abbandono da parte di costei dal domicilio coniugale era dipeso da una situazione di gravi contrasti;
attribuiva quindi alla moglie un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.000,00 a carico del marito.
Proponeva impugnazione il S. ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva la L. chiedendone il rigetto, la Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 22.10.2004-26.1.2005 riduceva ad Euro 850,00 mensili l’assegno di mantenimento, compensando integralmente le spese del grado.
Dopo aver osservato che l’abbandono del domicilio domestico da parte della L. era pienamente giustificato dal comportamento violento del marito che più volte l’aveva aggredita anche con pugni e calci e che quindi era da escludere una pronuncia di addebito nei confronti della medesima, avendo tale condotta aggressiva assunto efficacia causale determinante nella determinazione della crisi, rilevava la Corte d’Appello che ai fini della valutazione delle capacità economiche dell’obbligato al mantenimento devono considerarsi tutte le utilità economiche di cui il coniuge può disporre, compresa la rendita INAIL la quale, pur essendo un bene personale, concorre con altri redditi e con il patrimonio a determinare la sua situazione economica. Riteneva però che la necessità del S. di sottoporsi a cure e ad assistenza a causa delle sue condizioni fisiche ed all’età avanzata, giustificava una riduzione dell’assegno liquidato dal Tribunale, riconoscendo il minore importo mensile di Euro 850,00 (così determinato definitivamente a seguito di correzione della sentenza che aveva indicato nel dispositivo la minore somma di Euro 800,00.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione S. G. che deduce due motivi di censura.
Resiste con controricorso la L. che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l’incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso S.G. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Lamenta che la Corte d’Appello abbia determinato l’assegno di mantenimento a suo carico tenendo conto, quale componente del reddito, oltre alla pensione, anche della rendita INAIL nonostante questa non abbia natura di reddituale ma risarcitoria ed assistenziale, sia strettamente personale e non rientri nella comunione legale, come del resto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione.
Sostiene che la Corte d’Appello, nel riconoscere che le sue condizioni fisiche e l’età avanzata richiedevano cure ed assistenza e nel determinare l’assegno tenendo conto anche della rendita INAIL, si è posta in stridente contrasto con la natura non reddituale ma risarcitoria della rendita INAIL di cui egli si serve per precise necessità curative.
Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.
Il carattere risarcitorio, oltre che assistenziale, della rendita INAIL, cui fa riferimento il ricorrente a sostegno della tesi della sua non computabilità ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della moglie, non è assolutamente decisivo, comportando pur sempre detta rendita una disponibilità volta a far fronte alle esigenze di vita del beneficiario ed in definitiva anche della famiglia, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto in caso di separazione ai fini in esame.
L’esposto principio, già affermato da questa Corte in relazione alla pensione di guerra (Cass. 788/99) ed alla pensione sociale (Cass. 1203/06), va ribadito anche per la rendita INAIL per la quale, sotto il particolare profilo in questione, non v’è motivo per discostarsene.
Una tale conclusione trova sostanziale riscontro del resto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 572 del 22.12.1989 la quale, nell’equiparare ai fini della pignorabilità la pensione INPS con la rendita INAIL, ha affermato che entrambe, attesa la loro natura previdenziale, non esauriscono i loro effetti nei confronti dell’assicurato ma sono finalizzate anche al sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti che l’art. 29 Cost., intende tutelare. Ed al riguardo richiama alcune norme del D.P.R. n. 1124 del 1965, ancorate a tale esigenza: art. 72 sul divieto di riduzione dell’indennità ove l’assicurato abbia carichi di famiglia; art. 77 riguardante l’aumento della rendita nel caso in cui l’assicurato abbia moglie e figli; art. 85, sul regime di reversibilità ai superstiti.
Sarebbe privo quindi di ogni giuridica giustificazione negare tali finalità insite nell’istituto della rendita INAIL nell’ipotesi di separazione allorchè si debbano valutare le disponibilità economiche del coniuge per il riconoscimento del suo obbligo di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge e per la determinazione del relativo assegno.
Correttamente pertanto la Corte d’Appello ne ha tenuto conto.
Nè, contrariamente a quanto si sostiene con il secondo motivo, la sentenza impugnata è incorsa in un vizio di motivazione laddove, dopo aver riconosciuto la necessità per il S. di cure ed assistenza cui far fronte con detta rendita, ha attribuito poi natura reddituale alla rendita medesima. Le ragioni sopra esposte sulla natura e sulle finalità della rendita INAIL giustificano la coesistente finalità di assicurare nel contempo le esigenze di cura dell’assicurato con quelle economi che dei familiari e comportano pertanto la necessità che in essa trovino entrambe soddisfazione, come del resto ha fatto la Corte d’Appello, che di tale coesistenza si è fatta carico, riducendo rispetto alla decisione del Tribunale l’entità dell’assegno nella misura determinata a seguito di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale L.D. lamenta che la Corte d’Appello, nel ridurre l’assegno, abbia tenuto conto dell’età avanzata del marito e delle sue condizioni economiche ma non abbia considerato che lei è del tutto priva di reddito, ha settantatre anni, è affetta da tutte le patologie legate all’età ed il marito dispone dell’intera casa coniugale in comunione mentre lei è costretta a pagare un canone di locazione di Euro 521,81 mensili.
Il ricorso, privo di qualsiasi riferimento ad una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., è comunque infondato, avendo la Corte d’Appello fornito un’adeguata motivazione in ordine alla riduzione, peraltro modesta, dell’importo dell’assegno attraverso la comparazione della situazione dei due coniugi non solo sotto il profilo economico ma anche in relazione all’età ed alle loro condizioni di salute.
A fronte di una tale esaustiva motivazione la ricorrente pone il problema sotto un profilo meramente unilaterale, senza riferimento cioè alle condizioni dell’altro coniuge. Per quanto riguarda poi l’affermazione in ordine alla sua sistemazione abitativa per la quale corrisponderebbe un canone mensile di oltre 500,00 Euro, si rileva che la Corte d’Appello ha affermato che “nulla si sa” al riguardo, senza che da parte della ricorrente tale specifica affermazione sia stata contestata con esplicito riferimento ad eventuali risultanze di segno contrario che sarebbero emerse in sede di merito. Nè a tal fine è utilizzabile la documentazione allegata al ricorso che riguarderebbe il contratto di locazione e la quietanza del canone relativo al mese di Febbraio 2006 in considerazione della preclusione prevista dall’art. 372 c.p.c..
Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica pienamente la totale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010