LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19569-2006 proposto da:
C.C., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. MATTEUCCI 106 presso lo studio dell’avvocato ATTANASIO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato ATTANASIO VITTORIO, giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DEL BACINO DEL FIUME ALENTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 333/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 22/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità, anzi per il rigetto con integrazione della motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.C. e S.C., proprietari di immobili siti nel Comune di *****, impugnarono le cartelle esattoriali con le quali era stato loro intimato il pagamento del contributo di bonifica da parte del Consorzio Velia per la bonifica del bacino del fiume Alento contestando che i propri fondi ricevessero alcuna specifica utilità dalle opere eseguite dal Consorzio. Il ricorso fu respinto dalla CTP di Salerno. Confermando la sentenza di primo grado, la CTR ha osservato che i ricorrenti non avevano contestato che i propri fondi fossero inclusi nel perimetro consortile, nè avevano dimostrato che ciò non ostante, come doveva presumersi, non ricavassero dalle opere del Consorzio una effettiva utilità. I contribuenti ricorrono avverso la sentenza d’appello con due motivi. Il Consorzio non si è difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti non hanno curato il deposito della cartolina avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. a destinatario della notificazione del ricorso per cassazione. Non è provato quindi che il procedimento di notificazione sia stato completato. Non essendo consentita, perchè non richiesta, la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 29 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile (S.U. 627/2008).
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, perchè l’intimato non ha spiegato attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010