Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.9832 del 24/04/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al RGN 574-2007 avente ad oggetto “sanzioni amministrative” proposto da:

COMUNE DI FORLI’, in persona del Direttore dell’Area Servizi Interni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 5, presso lo studio dell’avvocato BONIFAZI LUCIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato TORRE BRUNO, giusta determinazione n. 3142 del 5/12/06 e giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2602/2005 del GIUDICE DI PACE di FORLI’, depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente Comune di Forli’ impugna la sentenza del Giudice di Pace di Forli’ n. 2602 del 2005, in data 8-17 novembre 2005, con la quale e’ stata accolta l’opposizione proposta da S.F. avverso un verbale di contestazione conseguente a violazione di norme del Codice della Strada.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento dei ricorso per la sua manifesta fondatezza.

Risulta fondato il primo assorbente motivo di ricorso, fondato sulla tardivita’ della proposizione dell’opposizione innanzi al Giudice di Pace, essendo incontroverso – dandone atto in sentenza anche il Giudice di Pace, che afferma che la presentazione del ricorso “un solo giorno dopo la scadenza, si puo’ ritenere la stessa semplice svista sanabile tenendo conto la buonafede del ricorrente” – che il ricorso sia stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, previsto dall’art. 204 bis C.d.S., con la conseguenza che l’opposizione andava dichiarata inammissibile. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte puo’ pronunciare sul merito, dichiarando inammissibile l’opposizione originariamente proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta dall’intimato avanti al Giudice di Pace.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472