Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.9854 del 24/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3338/2007 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO Mauro, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARZOLO Riccardo, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8877/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA dell’8.2.06, depositata il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

PREMESSO IN FATTO

che il Sig. A.A. propose opposizione a verbale di contestazione di illecito stradale;

che l’adito Giudice di pace di Roma, nel contraddittorio con l’amministrazione comunale, accolse il ricorso e compensò, senza specifica motivazione, le spese processuali;

che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui ha resistito il Comune di Roma con controricorso;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M., ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura l’immotivata compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in controversia soggetta – come quella in esame – alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla modifica introdotta con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento giudiziale di compensazione, totale o i parziale, delle spese di lite per “giusti motivi” deve dare conto della relativa statuizione o mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvono in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare anche l’adottata determinazione sulle spese (Cass. Sez. Un. 20598 e 20599 del 2008, e successive conformi);

che l’opposta considerazione svolta dall’amministrazione controricorrente, secondo la quale nel procedimento ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, la condanna del soccombente alle spese processuali costituirebbe mera facoltà del giudice, è manifestamente priva di fondamento, dato che la L. n. 689 del 1981, non contiene deroghe alla disciplina generale del carico delle spese processuali;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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