LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3496/2007 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TRENTO 26, presso lo studio dell’avvocato PROTA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI NOLA Giovanni, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DI NAPOLI, GEST LINE SPA – Concessionario del Servizio di Riscossione dei Tributi;
– intimati –
avverso la sentenza n. 54/2006 del GIUDICE DI PACE di GRAGNANO del 15.12.05, depositata il 10/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
PREMESSO IN FATTO
che il sig. S.F. propose ricorso avverso cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada emessa sulla base di verbale di accertamento elevato dai Carabinieri;
che l’adito Giudice di pace di Gragnano, instaurato il contraddittorio con la locale Prefettura e con il concessionario della riscossione Gest Line s.p.a., ha respinto il ricorso;
che l’opponente ha proposto ricorso per cassazione, cui non hanno resistito le parti intimate;
che, attivata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, potendo l’opposizione cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa pecuniaria configurarsi, a seconda del suo contenuto, come opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e segg., ovvero come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi, rispettivamente, degli artt. 615 e 617 c.p.c.;
che quella esperita dall’opponente si configura, in base al suo contenuto (deduzione dell’illegittimità del verbale di accertamento per omissione della contestazione, sproporzione rispetto alla sanzione edittale ed altro), quale opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, e segg., avente per oggetto il verbale di accertamento dell’infrazione avverso il quale si assume, dalla parte ricorrente, l’impossibilità di una precedente, tempestiva opposizione a causa della mancata contestazione dell’addebito, onde l’opposizione alla cartella si pone, appunto, come strumento di recupero della tutela giurisdizionale in precedenza non potuta esercitare;
che, tanto premesso, l’impugnata sentenza va quindi annullata indipendentemente dai motivi di ricorso, in quanto il giudizio di merito – nel quale la questione non è stata rilevata dal giudice nè eccepita dalla parte allora resistente e non ha, quindi, formato oggetto di trattazione e decisione – è stato ab origine invalidamente promosso nei confronti del Prefetto di Napoli, privo di legittimazione passiva;
che se è vero, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, può essere proposto ricorso giurisdizionale già avverso il verbale di accertamento, non è, tuttavia, men vero che, in tal caso, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione, e in particolare: per la Polizia Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell’Interno, al quale l’art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi Ministri; per la Polizia Stradale, il medesimo Ministero dell’Interno, ecc. (e pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 14319);
che pertanto nel caso in esame, relativo a verbale redatto dai Carabinieri, doveva essere evocato in giudizio il Ministero della difesa ovvero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e non il Prefetto;
che detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che sulla stessa non si sia precedentemente formato il giudicato, come non s’è formato appunto nella specie, onde resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte ed, in caso affermativo, in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 22.12.03 n. 19625, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114, 21.3.00 n. 3299, 30.1.98 n. 944, 14.10.97 n. 10022);
che l’errore nell’identificazione del soggetto passivo doveva essere rilevato d’ufficio dal giudice di primo grado, in sede d’ordinario dovuto controllo, in limine litis, della regolare costituzione del contraddittorio;
che la violazione dell’art. 101 c.p.c., comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza;
che nella specie neppure ricorrono possibili ipotesi di sanatoria del vizio originario di costituzione del contraddittorio quali ravvisati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza 14.2.06 n. 3117: il giudice a quo non ha, infatti, ravvisato l’irregolarità e non ha disposto la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo al legittimo contraddittore; nel giudizio di merito l’Amministrazione non si è costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria dell’irregolarità omettendo di sollevare contestazioni al riguardo;
neppure nella presente fase di legittimità l’Avvocatura si è costituita con il medesimo effetto;
che il giudizio di merito è, dunque, nullo, secondo la recente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 6.10.06 n. 21624), per mancata costituzione del contraddittorio, e ciò implica la nullità della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice a quo, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Ministero della difesa ovvero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
che sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità, considerato che le ragioni della dichiarata nullità del giudizio non sono imputabili alla parte intimata.
PQM
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia al Giudice di pace di Gragnano e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010