Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.9871 del 24/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10979/2007 proposto da:

B.C. quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Cascina Poscalla di Bergamaschi Carlo e C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI Pio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIBILISCO GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio Periferico di Milano);

– intimato –

avverso la sentenza n. 212/2006 del GIUDICE DI PACE di VARESE del 24.1.06, depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, anche in relazione alle problematiche relative alla rituale instaurazione del contraddittorio, non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c..

PQM

Rinvia la discussione della causa alla Pubblica Udienza presso la Struttura.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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