Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9905 del 26/04/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato MASTROIACOVO MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato AGRESTI SILVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato AUTILIO ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, emessa il 12/10/2005, depositata il 20/10/2005, R.G.N. 1/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato MICHELE MASTROIACONO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Resa nella udienza pubblica dell’8 aprile 2010.

La Corte, rilevato che il ricorso per Cassazione proposto da M. G. avverso la sentenza 233 del 2005 della Corte di appello di Potenza non risulta notificato alla litisconsorte necessaria, L.R., dispone il rinvio a nuovo ruolo, dando termine di giorni trenta per la notifica del ricorso, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte, rilevato che il ricorso per Cassazione non risulta notificate a L.R., litisconsorte necessario, rinvia la causa a nuovo ruolo, dando termine di giorni trenta per la notifica del ricorso, dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472