Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.9937 del 26/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21185-2005 proposto da:

M.R., B.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. G. BELLI 36, presso l’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORLANDO ZON GUSTAVO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC. COOP. A RESP. LIM., successore a titolo universale della Banca Popolare di Verona – Banco San Geminiano e San Prospero Soc. Coop di Credito a Resp. Lim. e della Banca Popolare di Novara Soc. Coop. a Resp. Lim. per atto di fusione (c.f./P.I. *****), in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLORO MAURIZIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per i ricorrenti, l’Avvocato ORNELLA MANFREDINI che chiede la cessazione della materia del contendere, perchè le parti hanno raggiunto una transazione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per un rinvio per perfezionare la transazione e nel merito per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Premesso – che all’udienza il procuratore dei ricorrenti ha prodotto copia di lettere scambiate tra le parti, nelle quali si conviene il componimento bonario della controversia, con reciproca rinuncia ad ogni pretesa e abbandono a spese compensate, e ha dichiarato che le parti si sono accordate in tal senso;

– che deve conseguentemente ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti, con il conseguente venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla decisione;

– che l’accordo intervenuto tra le parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le stesse.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

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