Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.10009 del 06/05/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20804/2009 proposto da:

R.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato COLOMBO ELDA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G., avvocato, difeso da se stesso, con atto notificato il 21 agosto 2009 proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Genova del 16 gennaio 2009. Con tale provvedimento il giudice del merito aveva rigettato una domanda di equa riparazione avanzata ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, nei confronti del Ministro della Giustizia, relativa ad uno giudizio iniziato davanti alla Corte d’appello di Firenze nell’aprile 2005 definito con sentenza il 15 febbraio 2008. Il giudice di merito aveva ritenuto che la durata complessiva appena indicata non era eccedente gli standard temporali ritenuti dalla giurisprudenza e pertanto rigettava la domanda.

Si è costituito per resistere il Ministro della Giustizia. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere esaminata anzitutto la questione di manifesta inammissibilità proposta dal Ministro resistente nei confronti del ricorso dell’avvocato R., basata sulla circostanza della mancanza del quesito previsto dalla legge a conclusione dell’unico motivo proposto.

La questione è fondata. Il ricorso in esame, che lamenta violazione dei criteri temporali fissati dalla giurisprudenza della CEDU, non si conclude, come stabilito dalla norma applicabile ratione temporis, dell’art. 366 bis, abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, con il quesito di diritto richiesto per l’appunto a pena di inammissibilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472