LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9067/2009 proposto da:
P.P. *****, P.E.T.N. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato CIROTTI Vittorio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERLO VITTORIO giusta procura ricorso;
– ricorrenti –
contro
CANTINA SOCIALE DI CANELLI COOP A R. L. *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA STAZIONE S. PIETRO 45 r presso lo studio dell’avvocato PACETTI Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLO GIUSEPPE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1045/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, Sezione Prima Civile, emessa il 21/07/2008, depositata il 24/07/2008;
R.G.N. 1277/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito l’Avvocato PACETTI MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
P.E.T.N. e P.E. hanno notificato atto di rinuncia al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 21 luglio-24 luglio 2008.
La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, Cantina Sociale di Canelli soc. coop. a r.l..
Deve pertanto dichiararsi la estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011