LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25280/2005 proposto da:
P.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERSILIA 2 C/O CS G I, presso lo studio dell’avvocato CORDONE ROSSELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE VIVO Ugo;
– ricorrente –
contro
COND ***** in persona dell’Amministratore pro tempore F.S. quale socio accomandatario e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN GIOVANNI DI DIO 32, presso lo studio dell’avvocato CERRONI FILOMENA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPPELLU Stefano;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/04/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con ricorso notificato il 12 ottobre 2005, il P. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 70/05 resa dalia Corte di appello di Campobasso il 14 marzo 2005;
rilevato che con atto depositato il 22 marzo 2011 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che il difensore di parte resistente ha sottoscritto la rinuncia per accettazione;
Visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011