Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10306 del 10/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8788-2010 proposto da:

R.M., C.C., ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini previsti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 629/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato Clementina Pulli, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che alla data del 13.4.2010 il ricorso per cassazione proposto da R.M. e C.C., nella qualità di eredi di R.G., non risultava depositato nella Cancelleria di questa Corte;

ritenuto che ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1 il ricorso per cassazione deve essere depositato nella Cancelleria di questa Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto;

ritenuto che dal contenuto del controricorso dell’Inps, il ricorso in questione risulta notificato al detto Istituto il 9.2.2010;

che di conseguenza lo stesso, per i motivi sopra esposti, deve essere dichiarato improcedibile, non essendo stato depositato nei termini di legge;

che a tale pronuncia segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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