Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.10360 del 11/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.N., con domicilio eletto in Roma, Via Germanico n. 107, presso l’Avv. Giuseppe Picone, rappresentato e difeso dall’Avv. CANDIANO Orlando Mario come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari n. 516/08 V.G. depositato il 28 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

F.N. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.400,00 per anni due di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti di Bari a far tempo dal 26.11.2003 e non ancora definito alla data di presentazione del ricorso (10.7.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi, pur denunciando violazione di legge o sollevando questione di costituzionalità, sono privi dei prescritti quesiti di diritto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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