LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.I. e D.G.F., erede di F.P., elettivamente domiciliati in Roma, via Edoardo D’Onofrio n. 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 144/06/05, depositata il 19 novembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;
uditi l’avv. Cassano Umberto per i ricorrenti e l’Avvocato dello Stato Dettori Bruno per gli intimati;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. F.I. e D.G.F., quest’ultimo quale erede di F.P., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in primo luogo, è stato rigettato il ricorso proposto dal F. contro il provvedimento di diniego di definizione della lite pendente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, e, in secondo luogo, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità delle cartelle di pagamento notificate a I. e F.P. in relazione alla dichiarazione di successione presentata nel 1998 a seguito del decesso della loro madre.
2. A seguito di rinnovazione della notificazione del ricorso, disposta all’esito della camera di consiglio del 20 maggio 2009, l’Agenzia delle entrate non si è costituita.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2010, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire al difensore dei ricorrenti di produrre sia l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso eseguita a mezzo posta, sia, su istanza del difensore medesimo, l’attestazione di sgravio delle somme iscritte a ruolo a seguito di avvenuto pagamento delle stesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell’imminenza dell’odierna udienza, il difensore dei ricorrenti ha depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso e provvedimento di sgravio dell’Agenzia delle entrate in data 29 luglio 2009: ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In virtù di detti elementi, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e conseguente sopravvenuta carenza di interesse.
2. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della minima attività difensiva svolta dalle amministrazioni intimate, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessata materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011