LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
BANCA MPS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delibera di C.A. del 22.12.2005 e procura speciale del 14.11.2007, autenticata dal Notaio Vieri Grillo di Siena rep. 184656, dagli Avv.ti Russo Pasquale e Guglielmo Fransoni, nello studio dei quali, in Roma, Viale Bruno Buozzi 102, è
elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
COMUNE TORRITA DI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
AVVERSO la sentenza n. 118/35/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze – Sezione n. 35, in data 11/11/2005, depositata il 09 gennaio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Nella causa iscritta al n. 4071/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 118/35/2005, pronunziata dalla CTR di Firenze Sezione n. 35 l’11.11.2005 e DEPOSITATA il 09 gennaio 2007, il ricorso, che attiene ad impugnazione di silenzio rifiuto su domanda rimborso, relativa ad ICI dell’anno 1998, censura l’impugnata decisione per falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 2 e 3.
2 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La decisione impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente e negato il diritto al chiesto rimborso, nella considerazione che il passaggio dal valore contabile a quello catastale, in nessun caso può esplicare effetti retroattivi su annualità pregresse, sì da legittimare la restituzione della differenza tra quanto pagato in base al primo e quanto dovuto effettivamente sulla base della rendita, successivamente determinata dall’UTE. 4 – La questione posta dal ricorso in esame sembra possa definirsi sulla base di principio affermato da questa Corte in pregresse pronunce, secondo cui “In tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3 ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili. Pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile; ma dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.
Il principio ritraibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3 secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 collegato evidentemente alla attribuzione della rendita” (Cass. n. 13077/2005, n. 6255/2007).
5 – Ciò posto, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
LA CORTE:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che l’impugnazione della Banca ricorrente, alla stregua del trascritto principio, recentemente ribadito da Cass. n. 5933 del 2010, debba essere accolta e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Toscana, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011