Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.10819 del 17/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 741/2008 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio dell’avvocato ROSSI Guido, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T&P EDITORI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO Dario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TALARICO DOMENICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1801/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/12/2006, r.g.n. 1447/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato STEFANO GREGORIO per delega GUIDO ROSSI;

udito l’Avvocato TALARICO DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.

Con sentenza del Tribunale di Catanzaro era stata accolta la domanda proposta da M.R. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli l’8.7.2002 per soppressione del posto di lavoro ed era stata disposta la reintegrazione del predetto nel posto di lavoro, con condanna della società editrice T & P a r.l. al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni omesse fino alla reintegrazione, detratte le somme percepite quale indennità di disoccupazione.

Con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, su gravame proposto da entrambe le parti, veniva accolto l’appello della società e, in riforma dell’impugnata decisione, rigettata la domanda del M..

Propone ricorso per cassazione il M., affidando l’impugnazione a due motivi. Resiste la società con controricorso.

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorrente, M.R., con atto ritualmente notificato, alla società T & P Editori a r.l., sottoscritto anche dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto e che la società ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia – con sottoscrizione dell’atto da parte del legale rappresentante ed anche da parte del proprio difensore.

In definitiva, deve dichiararsi l’estinzione dei giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia e della conseguente accettazione, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.. Le spese del giudizio devono essere compensate, attesa l’adesione della controparte alla rinunzia e la espressa previsione della relativa compensazione anche nell’atto di accettazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011

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