Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.10858 del 18/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.N. *****, F.F.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato BAUZULLI FILIPPO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEPRETIS FRANCESCO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

E.G., P.F., P.B., P.B., P.M.P., P.D.;

– intimati –

sul ricorso 30823-2006 proposto da:

P.D., *****, P.F.

***** E.G. *****, P.B. *****, P.M.P.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell’avvocato CITARELLA LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MACIUCCHI MASSIMO giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

F.F., F.N., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato BAUZULLI FILIPPO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEPRETIS FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 224/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, Sezione Civile, emessa l’8/06/2006, depositata il 21/06/2006; R.G.N. 287/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato DE PRETIS FRANCESCO;

udito l’Avvocato MACIUCCHI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Nel 1989 veniva definitivamente accertato il diritto di riscatto di P.M. rispetto a un fondo acquistato da N. e F.F..

Nel 1992, aveva inizio un giudizio nel quale, da un lato il P. agiva per il rilascio del fondo e per il risarcimento dei danni da mancato rilascio, dall’altro i F. reclamavano i miglioramenti apportati al fondo.

Il Tribunale di Perugia emetteva una sentenza parziale con cui accoglieva la domanda di rilascio (nel 1993) e una sentenza definitiva (nel 1996) con la quale venivano condannati entrambi i contendenti.

Nelle more dell’emanazione della sentenza definitiva gli eredi di P.M. (deceduto) eccetto B., si costituivano.

Gli autonomi appelli avverso le due sentenze, proposti dai F., venivano decisi congiuntamente nel 1999. La Corte di appello di Perugia rigettava l’impugnazione avverso la sentenza parziale concernente il rilascio del fondo e dichiarava la nullità della sentenza definitiva per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di B., rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Perugia.

A questo punto il processo si sdoppia.

Prosegue in cassazione avverso la sentenza di appello del 1999 in ordine alla domanda di rilascio del fondo; viene deciso con sentenza n. 15547 del 2003, che cassa, con rinvio alla Corte di appello di Firenze.

Viene riassunto dagli eredi P. dinanzi al Tribunale, rispetto al quantum deciso con la sentenza annullata dalla corte di appello.

2. Questo ramo del processo rileva rispetto alla decisione del presente ricorso.

Il Tribunale di Perugia (nel 2003), accogliendo parzialmente la domanda principale dei P. e la riconvenzionale dei F., li condannava entrambi.

L’appello principale dei F. e incidentale dei P. veniva deciso (sentenza 21 giugno 2006) con: il rigetto della domanda dei P. di risarcimento dei danni connessi al mancato godimento del fondo; la condanna dei F. a pagare ai P. somme a vario titolo.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione N. e F.F., con due motivi di ricorso, corredati da quesiti e illustrati da memoria.

Hanno resistito con controricorso gli eredi P. ( E. G., M.P., B., D., F. P.), con l’eccezione di B. – che pur ritualmente intimata non ha svolto difese – proponendo, altresì ricorso incidentale subordinato. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

4. Il collegio ha deciso di adottare una motivazione semplificata.

Ratione temporis è applicabile l’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva al 2 marzo 2006.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione dell’art. 336, comma 2 e art. 383 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Con il secondo, la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e contraddittorietà della motivazione.

Tutti i motivi sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis. cod. proc. civ., per inadeguatezza dei quesiti ad individuare univocamente le specifiche censure mosse alla sentenza impugnata (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36). In questa direzione concorrono: l’astrattezza e la genericità dei quesiti, scollegati da pertinente nesso di collegamento con la fattispecie decisa (primo motivo); – la formulazione di distinti e plurimi quesiti di diritto in esito all’illustrazione di un unico motivo, senza che la disarticolazione corrisponda ad esigenze connesse alle censure avanzate (secondo motivo per la parte relativa all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3); – la mancanza di un momento di sintesi rispetto alla motivazione della sentenza, idoneo a concretizzare una esposizione chiara e sintetica dei fatti controversi, in relazione ai quali la motivazione si assume contraddittoria; condizioni, che non rendono univocamente comprensibili le questioni di diritto e la contraddittorietà della motivazione che i ricorrenti avevano intenzione di sottoporre al sindacato di legittimità.

4.1. Il ricorso incidentale subordinato prospetta la “violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 in relazione all’art. 1361 cod. civ.”, senza formulare il prescritto quesito di diritto. Data la prospettazione subordinata esso resta assorbito dalla dichiarata inammissibilità del ricorso principale.

Considerato che il ricorso incidentate sarebbe stato inammissibile per mancanza di quesito, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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